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DECRETO MINISTERIALE 4 AGOSTO 1998, n. 513
(in Gazz. Uff., 25 febbraio 1999, n. 46).

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane. (scarica il PDF completo qui: )

Art. 1.

  1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, di cui all'allegato A (che forma parte integrante del presente decreto).
  2. Sulle medesime ferrovie, metropolitane e tramvie extraurbane, nessun agente può essere adibito ad impartire disposizioni riguardanti la circolazione, o alla condotta dei mezzi in esercizio sulle linee aziendali, se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell'allegato A sopra citato.
  3. Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto di cui ai precedenti commi, la Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.), tramite i propri uffici speciali trasporti ad impianti fissi o uffici a tali funzioni delegati, su proposta del direttore di esercizio ed in relazione all'organizzazione dell'esercizio dell'azienda stessa, approva le qualifiche del personale, fra quelle previste dall'organico aziendale, per le quali sia necessario conseguire l'abilitazione per l'espletamento delle specifiche funzioni previste dalle norme di cui al medesimo allegato A.

Art. 2

  1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano, di cui all'allegato B (che forma parte integrante del presente decreto).
  2. Nessun agente può essere abilitato alla condotta dei convogli in servizio sulle linee tramviarie urbane se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell'allegato B sopra citato.

Art. 3.

Restano confermate le abilitazioni già rilasciate al personale di cui agli articoli 1 e 2 in forza della precedente normativa. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i certificati di idoneità relativi alle suddette abilitazioni devono essere sostituiti con i nuovi modelli previsti.

  1. Il personale di cui all'articolo 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è addetto alla condotta di convogli tramviari in servizio urbano ma non è in possesso della patente di guida di categoria D e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria D può, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedere la sostituzione della precedente abilitazione con il certificato di idoneità di cui all'articolo 6 dell'allegato B, purché in possesso della patente di guida di categoria B e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria B.

Art. 4.

  1. Le norme di cui agli allegati A e B entrano in vigore a partire dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale . Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed in particolare i decreti ministeriali 9 marzo 1904, n. 2870, 2 maggio 1906, n. 1345 - capo III, 18 luglio 1908, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

 


Allegato B

NORME PER L'ABILITAZIONE DEGLI AGENTI DESTINATI ALLA CONDOTTA DEI
CONVOGLI TRAMVIARI IN SERVIZIO URBANO

Art. 1
Requisiti.

  1. Il personale da abilitare alla condotta dei convogli tramviari deve possedere i seguenti requisiti:
    1. aver compiuto i ventuno anni e non superato i quarantacinque. Si prescinde dal limite superiore di età per i candidati provenienti dalla mansione di conducente di linea;
    2. essere almeno in possesso di patente di guida categoria D e del certificato di abilitazione professionale di categoria D.

Art. 2
Tirocinio.

  1. Prima di essere ammessi agli esami, i candidati sono tenuti a frequentare un apposito corso teorico-pratico organizzato dall'azienda esercente e definito dal direttore di esercizio, durante il quale ogni candidato deve anche esercitarsi nella guida dei diversi modelli di vetture in dotazione all'azienda.

Art. 3
Ammissione agli esami.

  1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di vetture tramviarie viene inoltrata all'ufficio speciale trasporti impianti fissi della Direzione generale della M.C.T.C. (che nel prosieguo sarà denominato U.S.T.I.F.) competente per territorio, tramite l'azienda interessata all'abilitazione, e va corredata da una dichiarazione del direttore di esercizio dell'azienda stessa con l'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione delle vetture tramviarie e che gode della sua fiducia.
  2. Alla suddetta domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti relativi a ciascun candidato:
    1. certificato di nascita da cui risulti che il candidato abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il quarantacinquesimo;
    2. copia della patente D e del certificato di abilitazione professionale in corso di validità;
    3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che importi l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Art. 4
Svolgimento degli esami.

  1. L'esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l'accesso alla successiva prova pratica ed è effettuato da una commissione composta da un ingegnere dell'U.S.T.I.F. con funzioni di presidente, dal direttore di esercizio dell'azienda tramviaria o da un ingegnere da questi delegato, da un rappresentante della regione o dell'ente locale territoriale competente.
  2. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere una sufficiente conoscenza:
    1. delle norme sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei convogli tramviari;
    2. delle norme aziendali concernenti le funzioni di conducente di tramvie;
    3. della costituzione e funzionamento dei veicoli tramviari;
    4. dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.
  3. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. I candidati vengono giudicati "idonei" o "non idonei". Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso dall'azienda esercente all'U.S.T.I.F. competente per territorio. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole, possono essere ripresentati dall'azienda ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di tirocinio e siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente prova, previo rinnovo della domanda e della certificazione prevista dall'art. 3.

Art. 5
Autorizzazione alla guida.

  1. I candidati che hanno superato la prova d'esame possono essere destinati dall'azienda a svolgere le funzioni di conducente in via provvisoria. Dopo aver adempiuto continuativamente alle funzioni di conducente in servizio pubblico per un periodo di tempo determinato dal direttore di esercizio in relazione alle caratteristiche dell'azienda, in parte con l'assistenza di un guidatore già abilitato, i candidati, su proposta dell'azienda stessa, vengono autorizzati dall'U.S.T.I.F. a condurre in via definitiva i convogli tramviari sull'intera rete urbana, mediante rilascio del certificato di cui al successivo art. 6.

Art. 6
Certificato di idoneità.

  1. Il certificato di idoneità, conforme al modello "D" allegato alle presenti norme (che forma parte integrante del presente decreto), è rilasciato dal competente U.S.T.I.F. all'interessato, su richiesta dell'azienda. L'idoneità può essere estesa alla condotta di convogli composti da veicoli di tipo diverso da quelli per i quali è stato rilasciato originariamente il certificato di idoneità, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento a cura dell'azienda.

Art. 7
Conferma di validità.

  1. La validità del certificato di idoneità di cui al precedente art. 6 è subordinata alla conferma di validità della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 8
Sospensione e revoca del certificato di idoneità.

  1. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici nell'agente abilitato, l'azienda o il competente U.S.T.I.F. possono disporre, in qualunque momento, che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione. L'azienda non può utilizzare l'agente alle mansioni di guida in attesa dell'esito dalla visita di cui sopra.
  2. In caso di esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, è sospesa la validità del certificato di idoneità. Il competente U.S.T.I.F. provvede a sospendere o revocare il suddetto certificato.
  3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione. La successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.
  4. La revoca o la sospensione della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale comporta la conseguente revoca o sospensione del certificato di idoneità.
  5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere nell'agente abilitato dei requisiti di idoneità alla guida, il competente U.S.T.I.F. può sospendere la validità del certificato di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della idoneità stessa, da effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente art. 4.
  6. Se entro il termine di cui al precedente comma 5 l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità, ovvero tale accertamento ha esito sfavorevole, il certificato di idoneità viene revocato.

Art. 9
Agenti destinati alla condotta dei convogli non in servizio pubblico.

  1. Gli ingegneri dell'azienda, il personale tecnico, operaio ed ispettivo, che può essere utilizzato per la condotta di convogli non in servizio pubblico, sarà ammesso ai prescritti esami per il conseguimento della relativa abilitazione di cui all'art. 3, se in possesso almeno della patente di guida categoria B e di età non superiore ai quarantacinque anni. Ai candidati che hanno superato gli esami di cui sopra, viene rilasciato il certificato di idoneità di cui all'art. 6 con la prescrizione che ne limita la validità alla conduzione dei convogli tramviari non in servizio pubblico.
  2. Per gli ingegneri gli esami consistono nella sola prova pratica di guida, senza obbligo del tirocinio e prescindendo dal limite di età.